Le motivazioni della sentenza con cui ad aprile i supremi giudici hanno disposto un Appello bis nel processo limitatamente alle attenuanti generiche
”Deve prendersi atto, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, che questa statuizione si rivela affetta da motivazione viziata per contraddittorietà interna e per sua strutturale carenza rispetto all’esigenza di fornire una giustificazione puntuale e adeguata delle conclusioni raggiunte in senso difforme rispetto a quelle a cui era approdata la Corte di assise’’. E’ quanto scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 9 aprile hanno disposto un Appello bis nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020, limitatamente alle attenuanti generiche per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi.
I supremi giudici con la sentenza avevano riconosciuto per tutti la responsabilità penale per omicidio volontario. Marco e Gabriele Bianchi erano stati condannati in appello a 24 anni, dopo l’ergastolo comminato in primo grado. Definitive invece le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Ai fratelli Bianchi in appello erano state concesse le attenuanti generiche, facendo scendere la condanna dall’ergastolo a 24 anni. Ora dopo la pronuncia della Cassazione i due rischiano nuovamente la condanna del carcere a vita.
Per i supremi giudici quindi ‘’merita di essere accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale che ha denunciato la violazione di legge e il vizio della motivazione alla base della riforma parziale della sentenza di primo grado decisa dalla Corte di assise di appello nella parte in cui ha riconosciuto a Gabriele Bianchi e Marco Bianchi le circostanze attenuanti generiche con la corrispondente mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio. I giudici di primo grado avevano negato agli imputati le attenuanti considerando che, per un verso, nessun aspetto connesso all’incontestabile gravità del fatto, concretatosi nella brutale uccisione di un giovane inerme, era suscettibile di determinare attenuazioni di pena e che, per altro verso, negativa era la valutazione della loro pronunciata capacità a delinquere, essendo gravati da carichi pendenti per reati inerenti a violenza e condannati in secondo grado per spaccio di sostanze stupefacenti, persone note nel loro contesto come picchiatori, facenti parte della chat denominata ‘La gang dello scrocchio’, dotati di personalità allarmante, privi di attività lavorativa eppure connotati da tenore di vita elevato, nonché protagonisti di un comportamento post factum dimostrativo dell’assenza di qualsiasi revisione critica del loro gravissimo operato deviante’’ sottolineano i giudici della Cassazione.